Sospensione dal servizio, Giudice del lavoro rigetta il ricorso di Ferrante e Silvestre

Il Tribunale di Napoli – sezione Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da Adele Ferrante e Francesco Silvestre contro la sospensione cautelativa dal servizio che il Comune di Orta di Atella aveva adottato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento del Tribunale Napoli nord, in cui risultano indagati 63 fra imprenditori, dipendenti comunali, amministratori.

Il Comune poteva sospendere i lavoratori

Ferrante e Silvestre, ritenendo di aver subito un’ingiusta decisione dell’Ente, si erano rivolti al Tribunale napoletano- sezione Lavoro il quale ha ritenuto innanzitutto che i vizi dedotti dei ricorrenti sono espressamente correlati ad un procedimento disciplinare che, allo stato, risulta sospeso, ed il cui esito è del tutto indeterminato. Il Tribunale ha stabilito anche che, al di là di quanto riportato nel regolamento comunale, vale l’articolo 55 ter del dlgs n.165/2001 che “condiziona la sospensione cautelare esclusivamente alla pendenza del procedimento penale, per cui, sulla base di tale disposizione di carattere generale, ben può il datore di lavoro sospendere il lavoratore ancor prima del suo rinvio a giudizio al fine di tutelare l’immagine ed il buon andamento della pubblica amministrazione, soprattutto ove i fatti oggetto di incolpazione penale siano attinenti al rapporto di lavoro, come avvenuto nella specie”.

Chiesto un risarcimento di 50 mila euro

Ferrante aveva anche chiesto un risarcimento di 50 mila euro per i danni morali. “La ricorrente – scrive il giudice Rosa Pacelli- allega in via del tutto generica la sussistenza di un ‘comportamento mobbizzante’ e illegittimo da parte del Comune resistente, pretendendo di provare lo stesso tramite la produzione di articoli di stampa aventi a oggetto le dinamiche dell’amministrazione cittadina, i quali, lungi dal poter integrare idonea prova della illegittimità dell’agire del datore, non rappresentano altro che il frutto dell’attività giornalistica, in quanto tali non esenti da personali valutazioni, critiche e interpretazioni dei redattori”.

La sospensione al centro delle motivazioni dello scioglimento

Il Giudice, oltre a rigettare il ricorso, ha condannato i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Comune di Orta di Atella delle spese di lite per un valore di 3.500 euro.

La sospensione di Ferrante e Silvestre è al centro delle motivazioni che avrebbero indotto allo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella. Nella relazione ministeriale, infatti, il provvedimento adottato nei loro confronti dal Comune viene interpretato come un’azione di ritorsione per la differente posizione assunta, rispetto al tecnico Raffaele Villano, sull’autorizzazione all’apertura del supermercato Conad. Sul rigetto dell’istanza di apertura della struttura di vendita, si è recentemente espresso il Tar, accogliendo il ricorso della società che ha impugnato il diniego.

 

Alessandra Tommasino

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