Qual è la differenza tra scuole in sospensione di attività o in chiusura? Se non vengono aggiunti i 200 giorni di lezione? Inoltre gli insegnanti devono recuperare i giorni di chiusura?
La sospensione delle attività è un provvedimento causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti i servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).
I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).
La chiusura della scuola può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali. In questo caso, il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.
Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.
La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1° settembre recita: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile”.
Solo se le attività non sono sospese, e quindi si svolge regolarmente lezione quanto detto sopra decade. Un esempio? Ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti di sospensione delle attività o di chiusura della scuola.
In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni. Se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.
Il recupero o meno dei giorni di chiusura, nel caso si scendesse sotto la soglia dei 200 giorni di lezione, non vanno recuperati e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.