Quando il Presidente della Repubblica può respingere una legge?

Il Presidente della Repubblica ha alcuni poteri previsti dalla Costituzione. Scopriamo nel dettaglio in quali circostanze può farvi ricorso.

Il Capo di Stato non ha potere legislativo e non può scrivere leggi, ma ha alcuni poteri stabiliti dalla Costituzione che gli permettono di ‘bocciare’ o bloccare una legge, entro limiti ben definiti.

Le leggi possono essere proposte dal governo (decreti legge o disegni di legge), dal Parlamento (proposte di legge) o dal popolo (iniziative popolari, che devono essere votate dalle Camere).

Quando il Presidente della Repubblica può respingere una legge?

Il Capo dello Stato può intervenire solo dopo l’approvazione di una legge da parte del Parlamento o dopo l’emanazione di un decreto legge o disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri. Non ha poteri sulle modalità dell’iter legislativo, come la scelta tra decreto o disegno di legge, né sulla decisione di porre la questione di fiducia.

Quando il Presidente della Repubblica può respingere una legge?
Quando il Presidente della Repubblica può respingere una legge? – Wikimedia Commons @ Quirinale.it – Ireporters.it

 

  • 22 volte da Francesco Cossiga (1985-1992),
  • 8 volte da Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006),
  • 7 volte da Sandro Pertini (1978-1985),
  • 6 volte da Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999),
  • 1 volta da Giorgio Napolitano (2006-2015).

Un caso diverso, spesso più propositivo che ostativo, è il messaggio alle Camere previsto dall’articolo 87. Il Presidente della Repubblica può inviare un messaggio ai due rami del Parlamento per richiamare l’attenzione su un tema che necessita di intervento legislativo. Ad esempio, Giorgio Napolitano, nel suo unico messaggio alle Camere, chiese attenzione sulla condizione carceraria.

L’articolo 87 assegna anche un altro potere al Capo dello Stato: “autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Promulga le leggi ed emana i decreti e i regolamenti”.

Questo potere è ‘un’arma a doppio taglio’ perché il Presidente può firmare o rifiutare tali strumenti legislativi, come avvenuto in passato. Fece clamore il ‘no’ di Giorgio Napolitano al decreto sul caso Eluana Englaro, varato dal governo Berlusconi.

Per un decreto legge, quindi un testo varato dal Consiglio dei Ministri, è compito del Quirinale verificare l’esistenza dei presupposti di necessità e urgenza che giustificano l’emanazione del decreto.

Se questi presupposti non sono presenti il Presidente, come stabilito recentemente dalla Corte Costituzionale, non firma il testo. Di conseguenza, il decreto non entra in vigore e l’azione del governo in quella materia si blocca. In passato, i Presidenti hanno spesso chiesto al governo di modificare decreti che accorpavano materie eterogenee.

Per i disegni di legge emanati dal Consiglio dei Ministri, il Presidente deve solo autorizzarne la presentazione alle Camere, le quali poi esaminano e votano il testo prima che diventi operativo.

Prima di autorizzare, il Presidente legge e analizza il testo, spesso utilizzando questo tempo per la cosiddetta ‘moral suasion’, ovvero un dialogo serrato con il governo per apportare modifiche. Questo scambio a volte avviene in modo riservato, altre volte viene reso noto.

Il Presidente può rifiutarsi di autorizzare la presentazione alle Camere in caso di evidenti incostituzionalità. Alcuni costituzionalisti ritengono che il rifiuto debba riguardare la conformità alla Costituzione e non il merito politico dell’atto, poiché l’unico giudice riconosciuto in materia è la Corte Costituzionale.

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