Minore condotto in un altro Stato, a chi si può rivolgere il coniuge? La legge chiarisce tutto e non perdona (rischi grosso)

La legge impedisce a un genitore di trasferire il figlio minorenne senza il consenso dell’altro coniuge: ecco cosa si rischia.

Quando una coppia scoppia, spesso di mezzo ci vanno i figli. Purtroppo è una dinamica assai comune, un po’ a tutte le latitudini. Attenzione, però, perché pur essendosi separati, si hanno delle responsabilità verso i nostri ragazzi. Per esempio, sappiate che non è possibile portare all’estero un figlio minorenne, contro la volontà dell’altro genitore. I rischi in termini di legge sono enormi.

Minore condotto all'estero, rischi
Minore condotto all’estero: cosa si rischia? Ireporters.it

Quando un genitore porta via un minore in un altro Paese senza il consenso dell’altro genitore, si configura un caso di sottrazione internazionale di minore. Questo comportamento, oltre a essere moralmente e legalmente problematico, è anche punito severamente dalla legge. 

Sottrazione internazionale di minore: cosa si rischia

Non è possibile, dunque, trasferire un bambino o, comunque, un minore in uno Stato estero senza l’autorizzazione del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. Si tratta di una situazione molto complessa e che ha implicazioni non di poco conto anche sulla vita dei nostri figli. Noi vi forniremo qualche dettaglio, ma, ovviamente, vi consigliamo di affidarvi solo e soltanto a professionisti legali che sapranno come muoversi, di concerto con le forze dell’ordine e le autorità, nazionali e transnazionali.

Minore condotto all'estero
Sottrazione internazionale di minore: la legge la punisce duramente Ireporters.it

Il genitore che ritiene di avere subito questa condotta può e deve rivolgersi immediatamente all’Autorità Centrale Italiana presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. È essenziale fornire documentazione adeguata, inclusi certificati anagrafici, fotografie, prove della responsabilità genitoriale e documentazione che dimostri la residenza abituale del minore in Italia. In tal caso, dunque, si attiva tutto il meccanismo di protezione internazionale.

Il giudice dello Stato estero può emettere un ordine di rientro se il minore ha meno di 16 anni e la residenza abituale è nello Stato di richiesta, se il richiedente ha la responsabilità genitoriale e se la sottrazione è avvenuta senza il consenso del genitore. L’ordine di rientro decade se il minore si oppone al ritorno o se il genitore aveva precedentemente autorizzato l’operazione.

In Italia, chi sottrae un minore e lo conduce o trattiene all’estero senza il consenso del genitore, commette un reato punito con reclusione da uno a quattro anni e la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale. La legge italiana, giustamente, tratta severamente questi comportamenti per proteggere i diritti dei minori e garantire la loro sicurezza.

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