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Società

Carcere: si può essere troppo anziani per andarci?

Molti pensano che l’età avanzata metta al riparo dal carcere, ma non è proprio così e non di certo per i reati più gravi

È convinzione comune che sopra a una certa età non si possa più andare in carcere, ma non è del tutto corretta e c’è molta confusione sull’argomento.

Qualcuno pensa inoltre che gli anziani non siano punibili per reati commessi, ma vediamo cosa prevede davvero la legge e fino a che età si può andare in carcere.

Fino a che età si può andare in carcere?

L’articolo 47 ter del Codice penale prevede effettivamente un’età massima oltre la quale il condannato per uno o più reati non va in carcere, in quanto ha diritto a espiare la pena in detenzione domiciliare.

Quest’ultima è equivalente alla detenzione in istituto penitenziario su molti livelli, ma è preferita in segno di umanità per consentire all’anziano di fare i conti con la giustizia in un modo appropriato alla propria condizione.

C’è un’età massima in cui si può andare in prigione?- Pexels @RDNE Stock project – Ireporters.it

 

In particolare, chi ha compiuto almeno 70 anni al momento della condanna definitiva ha diritto a chiedere la detenzione domiciliare oppure in un luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Lo stesso diritto si ha anche al compimento del 70° anno di età mentre è in corso l’esecuzione della pena. In ogni caso, questa specifica previsione per l’età non si applica a tutti i reati e a tutti gli autori.

È importante però capire che la pena alternativa non coincide con la non punibilità: infatti chi commette un reato non è punibile soltanto nei casi previsti dalla legge, che non menziona affatto un’età massima, sebbene quest’ultima possa talvolta correlarsi all’incapacità di intendere e di volere.

Si tratta però di situazioni che non prevedono differenze anagrafiche, a eccezione per i minori di 14 anni che non sono responsabili penalmente.

La detenzione domiciliare come misura alternativa alla detenzione in carcere può essere concessa anche per altre ragioni, come la salute, indipendentemente dall’età anagrafica che però può influire su patologie e condizioni cliniche che prevedano la necessità di scontare la pena diversamente.

Chi ha più di 70 anni ha diritto a richiedere la detenzione domiciliare o in casa di cura a prescindere da altre situazioni, a meno che non si abbia commesso reati particolarmente gravi.

Gli anziani possono dunque andare in carcere anche al di sopra dei 70 anni, ma soltanto se hanno commesso alcuni reati molto gravi che la legge considera incompatibili con la detenzione domiciliare sulla base della sola età, o sono comunque giudicati particolarmente pericolosi.

Alcuni autori di reati, infatti, sono trattati giuridicamente parlando al pari di tutti gli altri anche se hanno più di 70 anni poiché l’ordinamento considera ingiusto concedere la misura alternativa solo in ragione dell’età anagrafica a chi ha violato interessi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela.

Va in carcere chi ha commesso un delitto contro la libertà individuale, come:

  • riduzione o mantenimento in stato di schiavitù o servitù;
  • prostituzione minorile;
  • delitti contro i minori (tra cui la pedopornografia).

La libertà individuale e in genere l’incolumità complessiva dei minorenni sono considerati dal nostro ordinamento valori inviolabili e quindi chi commette questo genere di reati ed è condannato alla reclusione non può contare di scontare alternativamente la sua pena soltanto per l’età avanzata.

Lo stesso è previsto riguardo ai reati di violenza sessuale, compresi ovviamente anche la violenza sessuale di gruppo e gli atti sessuali con minorenne, nonché i reati di associazione (come stampo mafioso, terrorismo e narcotraffico).

L’ultima tipologia di reati riguarda i gravi delitti ai danni dell’amministrazione, come il peculato, la concussione e la corruzione, che non fanno distinzioni di età.

Infine, a prescindere dalla tipologia di reato, va in carcere a prescindere dall’età chi è stato condannato recidivo oppure delinquente abituale, professionale o per tendenza. In questa ipotesi la gravità non rileva per il reato commesso in sé, ma per l’alta probabilità che lo stesso possa ripetersi.

Giulia De Sanctis

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