Arriva finalmente il chiarimento dell’INPS per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione. Cosa succede se non ti rechi ai centri per l’impiego.
La misura di assistenza da parte del Governo più discussa tra i cittadini italiani è sicuramente l’Assegno di Inclusione. Questa ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza e, per ottenerlo, esistono diversi requisiti da rispettare. Per accedere a questa misura è importante che almeno un membro del nucleo familiare abbia una forma di disabilità. In alternativa, sarà possibile ottenere l beneficio quando in famiglia c’è un minore o qualcuno di età superiore ai 60 anni. Tutti questi requisiti dovranno essere rispettati.
Per chi vuole ricevere l’Assegno di Inclusione esiste anche un’altra possibilità. Infatti, esso viene riconosciuto anche nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia qualcuno in condizione di svantaggio, inserito in programmi di cura e di assistenza. Adesso, però, in molti si chiedono quando possano esserci inconvenienti con questa misura. Di recente, in molti si sono domandati cosa succede se non ci si reca nei centri per l’impiego. Arriva finalmente la risposta che tutti i cittadini aspettavano.
Assegno di Inclusione, il chiarimento dell’INPS: succede questo se non vai ai centri per l’impiego
La nuova circolare INPS riguardante l’Assegno di Inclusione ha sollevato l’attenzione dei percettori, sottolineando l’obbligo di recarsi presso i Centri per l’Impiego per avviare le attività lavorative. Questa comunicazione, inviata tramite messaggio o e-mail tramite il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, richiede ai beneficiari di sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e di presentarsi presso il Centro per l’Impiego più vicino.
La circolare ministeriale del 21 maggio 2024 ha chiarito che l’adesione al PAD è un prerequisito fondamentale per i richiedenti ADI, seguita dalla visita al Centro per l’Impiego entro 60 giorni dalla sottoscrizione del patto. Il mancato adempimento di tali obblighi potrebbe comportare la sospensione del beneficio per un periodo di 90 giorni. Mentre, in assenza di una giustificazione valida, potrebbe arrivare la cancellazione definitiva dell’ADI. Dopo la presentazione dell’istanza, i richiedenti devono iscriversi al SIISL, firmare il PAD e partecipare a un percorso di inclusione sociale.
La circolare ha invitato i beneficiari “attivabili” a recarsi presso i Centri per l’Impiego, con il SIISL che contatta attivamente i soggetti interessati. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell’ADI per 90 giorni, con la riattivazione del beneficio subordinata alla firma di un nuovo patto di servizio o all’integrazione del patto esistente. Tuttavia, i beneficiari che non si presentano al Centro per l’Impiego entro 60 giorni verranno convocati direttamente.
Se persistono nell’inerzia, potrebbero perdere definitivamente il sussidio. Allo stesso modo, la mancata partecipazione ai corsi o l’omissione della firma sull’integrazione del patto di servizio comporterebbe la decadenza dall’ADI. Per i percettori di ADI appartenenti a categorie specifiche, come la 2 e la 4, l’attivazione lavorativa rimane facoltativa, con i Centri per l’Impiego che seguiranno le procedure ordinarie di presa in carico per l’adesione volontaria.