Seppur in pochi ne sono a conoscenza, l’indennità mensa influisce sul TFR. Adesso potrai avere di più senza farti fregare: come fare.
Di recente un caso arrivato alla Cassazione ha fatto non poco scalpore. Questo nel dettaglio riguarda l’influenza dell’indennità di mensa sul TFR. Prima di scoprire la verità bisogna fare chiarezza su questo contributo economico, su cos’è e come funziona. Infatti con indennità mensa si parla di quella somma di denaro riconosciuta dal datore di lavoro ai propri dipendenti in sostituzione del servizio di mensa aziendale. Stiamo parlando di una prestazione non obbligatoria disciplinata dalla legge e dai contratti di lavoro collettivi.
Questa viene riconosciuta anche ai dipendenti che non usufruiscono della mensa aziendale. Può scattare quando l’azienda in questione non dispone di una mensa interna o quando la mensa aziendale non è disponibile. Inoltre potrà essere erogata anche quando il dipendente è in trasferta per lavoro o quando il datore di lavoro non eroga i buoni pasto in sostituzione della mensa. In molti si chiedono se questa decorre al calcolo del TFR. A deciderlo ci ha pensato una sentenza della Cassazione, che eviterà di farvi perdere tanti soldi.
L’indennità di Mensa ed l’influenza sul TFR: in questa maniera potrai avere di più
Come abbiamo visto l’indennità di mensa è un beneficio pecuniario che suscita spesso dubbi riguardo alla sua inclusione nel calcolo del TFR. Secondo una recente ordinanza della Cassazione, pubblicata il 18 marzo 2024, questa indennità non è considerata nel computo del TFR, indipendentemente dalla presenza di un servizio mensa interno nell’azienda.
Tale decisione si basa sul principio fondamentale che l’indennità di mensa non ha natura retributiva, non soddisfacendo i requisiti di corrispettività richiesti per essere inclusa nei calcoli di retribuzione indiretta o differita. Per comprendere appieno la posizione della Corte, è essenziale considerare il contesto normativo e giurisprudenziale applicabile.
Secondo l’articolo 6, comma 3, del Dl 333/1992, solo se il servizio mensa è espressamente previsto dalla contrattazione collettiva può essere considerato retributivo e quindi computato nel TFR. La Corte ha confermato che il servizio mensa, anche se obbligatoriamente fornito dal datore di lavoro, non costituisce una retribuzione in natura perché la sua fruizione non è direttamente correlata alla prestazione lavorativa del dipendente, richiedendo un atto volontario da parte dello stesso.
Sempre la Cassazione ha precisato che l’indennità di mensa può rientrare nel calcolo del TFR solo se è esplicitamente prevista dalla contrattazione collettiva applicabile al caso specifico. Ciò implica che, per determinati rapporti di lavoro precedenti alla normativa del 1992, è fondamentale considerare le disposizioni contrattuali antecedenti, le quali possono regolare l’indennità di mensa come componente retributiva.